SONC

Lo Statuto dell'Associazione Scientifica

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1 – È costituita una associazione scientifica senza fini di lucro con sede in Firenze, Viale Belfiore 44, sotto la denominazione: “SOCIETÀ DI OTTIMIZZAZIONE NEURO PSICO FISICA CON TECNOLOGIA REAC”.

Nelle relazioni con Enti esteri di qualsiasi natura assumerà la denominazione in lingua inglese: INTERNATIONAL SCIENTIFIC SOCIETY OF NEURO PSYCHO PHYSICAL OPTIMIZATION WITH REAC TECHNOLOGY.

L’Associazione inoltre potrà identificarsi con le seguenti sigle: “SONC”.

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – L’Associazione è libera e si manterrà sempre estranea a qualsiasi manifestazione politica o religiosa.

ART. 3 – La Società Internazionale di Ottimizzazione Neuro Psico Fisica Con Tecnologia REAC è una Associazione senza fini di lucro con volontà di operare su tutto il territorio nazionale ed in tutti i Paesi esteri anche tramite sue eventuali future sedi distaccate o consociate ed è retta e regolata dagli articoli 36,37,38 del Codice Civile, oltreché dalle norme del presente statuto.

ART. 4 – L’associazione persegue, come scopo primario:

a) favorire e promuovere i principi della Bio e Neuro Modulazione con la tecnologia REAC secondo le tecniche messe a punto dai Dottori Rinaldi e Fontani;

b) organizzare, promuovere e diffondere attività di studio, formazione, ricerca, trials di studio, progetti, iniziative promozionali ed editoriali e ogni altra iniziativa atta a favorire scambi di esperienza sia tra gli associati che con altri studiosi e Istituzioni italiane e straniere competenti ed esperti in tutte le espressioni dei meccanismi neuropsichici, di ottimizzazione degli stessi e più in generale nei meccanismi di adattamento;

c) svolgere attività divulgativa, di studio e sviluppo attraverso l’organizzazione di corsi, stages, seminari, congressi e iniziative similari;

d) favorire occasioni di lavoro per i propri associati;

e) impegnarsi nella realizzazione di progetti culturali e di ricerca che possono anche prevedere come partner uno o più Enti e/o Associazioni di altri Paesi della Comunità Europea ed extra Comunitari.

f) costituire e gestire anche d’intesa e di concerto con altri albi ed ordini, un Registro di medici, paramedici, e tecnici che attesti, nel rispetto delle leggi vigenti, la qualificazione tecnico professionale di coloro che ne saranno ammessi.

Al fine di realizzare gli scopi sociali l’Associazione potrà:

a) organizzare e promuovere corsi, seminari, stages, conferenze, iniziative editoriali e qualunque altro progetto inerente alla divulgazione della Bio e Neuro Modulazione con la tecnologia REAC;

b) organizzare e promuovere viaggi studio;

c) compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi sociali;

d) provvedere a contatti, gemellaggi, affiliazioni e convenzioni con gli Enti e/o le Associazioni che a livello nazionale ed internazionale, comunitario ed extracomunitario, seguono gli stessi scopi dell’associazione o hanno settori specifici di comune interesse;

e) produrre materiale informativo sia cartaceo che multimediale (sito internet, rivista sella società anche in formato elettronico, materiale audio, video, digitale etc...)

f) raccogliere fondi a favore degli scopi statutari.

g) potrà inoltre compiere anche se qui non elencate tutte le operazione necessarie o utili per un migliore conseguimento del proprio scopo.

 

TITOLO II

I SOCI

 

ART. 5 – Possono aderire all’Associazione cittadini italiani e stranieri senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Possono aderire inoltre all’Associazione Associazioni, Enti pubblici o privati che condividono le finalità dell’Associazione aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione.

Sia i cittadini che le Associazioni o Enti devono inoltrare apposita domanda di adesione contenente:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza o\e per le Associazioni o Enti di qualsiasi natura oltre alla denominazione della stessa i dati del legale rappresentante pro tempore;

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;

c) possesso della laurea in medicina e chirurgia per la domanda d’associazione quali associati ordinari.

Con la domanda l’aspirante associato si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di Associato, e acquisisce il diritto di partecipare a tutte le attività del sodalizio, e di godere dei benefici che a favore dei Soci sono stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

L’ammissione ad associato nelle varie suddivisioni viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione.

L’associato è libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione.

Il recesso va comunicato per iscritto, mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto immediato dal ricevimento del documento.

Il recedente non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale delle quote associative versate.

ART. 6 – Il rapporto sociale si estingue:

1) con il decesso dell’Associato;

2) con il recesso dell’Associato;

3) per espulsione e/o radiazione qualora non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, alle deliberazioni prese dagli organi sociali o quando, in qualunque modo, si arrecano danni morali o materiali all’Associazione;

Le espulsioni e le conseguenti radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; tali decisioni dovranno essere comunicate all’associato espulso all’indirizzo risultante dalla scheda di adesione, con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da inviare entro 20 (venti) giorni dalla data della delibera;

4) per mancato rinnovo dell’adesione e/o mancato versamento della quota associativa;

5) per tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 7 – Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:

– Associati Fondatori;

– Associati Onorari;

– Associati Sostenitori;

– Associati Ordinari;

– Associati Aggregati;

a) sono Associati Fondatori le persone, le Associazioni e\o gli Enti di qualsiasi natura, che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali. Sono vincolati al pagamento delle quote associative annuali.

b) sono Associati Onorari le persone, le Associazioni e\o gli Enti di qualsiasi natura che, per la loro dimostrata attenzione nei confronti dell’Associazione, si vedono assegnare di anno in anno tale carica dal Consiglio Direttivo, previa loro accettazione.

Non sono vincolati ad oneri relativi a quote associative, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

c) sono Associati Sostenitori le persone, le Associazioni e\o gli Enti di qualsiasi natura che, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.

Sono nominati di anno in anno dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto, sono eleggibili a cariche sociali e possono assumente incarichi loro affidati dal Consiglio Direttivo.

d) sono Associati Ordinari tutti i laureati in medicina e chirurgia che condividono gli scopi statutari.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.

La loro appartenenza alla Società è di durata annuale con possibilità di rinnovo.

Sono vincolati al pagamento delle quote associative annuali.

e) sono Associati Aggregati tutti coloro che condividono gli scopi statutari.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.

La loro appartenenza alla Società è di durata annuale con possibilità di rinnovo.

Sono vincolati al pagamento delle quote associative annuali.

L’ammontare della quota associativa annuale delle varie categorie di associati, insieme alle modalità di applicazione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati devono provvedere, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno al rinnovo dell’iscrizione per l’anno successivo versando contestualmente le quote associative per intero, pena la decadenza di associato dell’associazione.

La quota associativa è dovuta per intero qualunque sia il periodo della domanda di ammissione o del rinnovo.

Tuttavia le iscrizioni fatte a partire dal giorno 1 (uno) ottobre potranno valere anche per l’intero anno successivo con espressa delibera del Consiglio Direttivo.

E’ tassativamente esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dai membri eletti.

 

TITOLO III

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

 

ART. 8 – L’Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli associati.

ART. 9 – L’Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, viene convocata mediante avviso da affiggere nella bacheca presso la sede sociale e pubblicata sul sito web della società almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.

L’Assemblea ordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo per propria iniziativa o su richiesta del Presidente o di un quarto degli associati.

L’Assemblea ordinaria è convocata comunque almeno una volta l’anno entro il 30 (trenta) aprile.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata invece per delibera del Consiglio Direttivo o per domanda di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibererà con le maggioranze previste nel successivo art. 12.

ART. 10 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea degli Associati tutti coloro che si trovano in regola col pagamento delle quote associative.

Per la costituzione legale dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e per la validità delle delibere è necessario in prima convocazione la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti, in seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Quando l’associato è un’associazione, fondazione, società od ente il legale rappresentante deve intervenire in Assemblea con la delega dell’organismo che rappresenta e ha diritto ad un solo voto.

ART.11 – Le delibere dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

Qualora le delibere riguardino modifiche del presente statuto o lo scioglimento dell’Associazione dovranno essere assunte con il voto favorevole di tutti gli associati fondatori.

ART. 12 – All’Assemblea compete:

a) l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e del Bilancio Annuale;

b) la fissazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo;

c) l’approvazione del programma di attività dell’anno sociale successivo;

d) l’approvazione di altri eventuali argomenti che siano stati messi all’ordine del giorno e proposti da singoli o da gruppi di associati;

e) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo alla scadenza triennale della loro carica.

 

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere scelto fra gli associati fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

Il Consigliere o i Consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo elabora le linee guida dell’Associazione ed ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione compresi quelli di provvedere all’acquisto ed alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all’affitto in tutto o in parte, all’accettazione di donazioni o lasciti di qualsiasi genere e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o per mansioni esecutive, di valersi dell’opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi.

Pertanto il Consiglio Direttivo deciderà sulla gestione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e il Presidente in esecuzione delle delibere potrà rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

Spetta al Consiglio Direttivo:

– nominare il Presidente tra i membri appartenenti alla categoria degli Associati Fondatori;

– deliberare la convocazione dell’Assemblea ed il relativo ordine del giorno;

– nominare il Segretario Generale;

– nominare il Tesoriere;

– determinare il programma dell’Associazione;

– stabilire l’ammontare e le modalità di pagamento delle quote associative e dei corrispettivi specifici per determinate attività;

– predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all’assemblea;

– deliberare sull’ammissione degli Associati;

– deliberare sulle espulsioni e/o radiazione degli Associati;

– nominare Associati Onorari;

– nominare comitati, commissioni e gruppi di studio che affianchino il Consiglio con compiti integrativi nello svolgimento delle attività e nella ricerca delle soluzione dei vari problemi;

– stabilire e delegare i poteri di firma.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario o che 1/3 (un terzo) dei Consiglieri lo richieda.

La convocazione è fatta a mezzo raccomandata anche a mano da spedirsi o consegnarsi almeno otto giorni prima della adunanza, o nei casi urgenti a mezzo fax o posta elettronica o mezzi equipollenti da spedirsi 24 (ventiquattro) ore prima.

ART. 16 – Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali e le delibere del Consiglio dovranno essere trascritti in apposito libro verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Le delibere sono valide solo se tutti i Consiglieri sono stati informati preventivamente della riunione e dell’ordine del giorno.

 

TITOLO V

IL PRESIDENTE

 

ART. 17 – La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo.

La carica dura 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati.

Dirige e controlla le attività dell’Associazione.

I suoi compiti sono:

– controllare l’esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio;

– valutare le proposte da sottoporre al Consiglio ed adottare i provvedimenti d’urgenza salvo riferirne al Consiglio;

– firmare gli atti dell’associazione;

– convocare l’assemblea su richiesta;

– presentare i rendiconti all’assemblea previa relazione del Consiglio.

Potrà rilasciare procure anche a persone estranee all’Associazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

 

TITOLO VI

IL SEGRETARIO GENERALE

 

ART. 18 – Il Segretario Generale, organizza le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea, redigendo i relativi verbali; è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari.

 

TITOLO VII

IL TESORIERE

 

ART. 19 – Il Tesoriere è delegato dal Presidente per l’Amministrazione ordinaria dell’Associazione ed in particolare per la gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di far pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Compila e tiene aggiornato il libro Soci, provvede alla corrispondenza, sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell’associazione.

Tale carica può anche essere ricoperta dal segretario generale se stabilito dall’assemblea.

 

TITOLO VIII

LA COMMISSIONE SCIENTIFICA

 

ART. 20 – La commissione scientifica è composta da almeno tre membri designati dal Consiglio Direttivo.

La commissione elegge nel suo interno un Presidente.

I membri sono rieleggibili e la durata della carica è triennale.

La commissione scientifica da parere consultivo al Consiglio Direttivo su ogni iniziativa scientifica e culturale della Associazione.

 

TITOLO IX

IL FONDO COMUNE

 

ART. 21 – Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell’associazione.

Il fondo comune dell’associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dagli Associati;

b) dagli eventuali altri proventi generati dalle attività ed iniziative dell’associazione;

c) dalle eccedenze attive di gestione;

d) da tutti i contributi ed i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;

e) dal fondo di riserva;

f) da lasciti e donazioni.

ART. 22 – In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale sarà destinato ad Associazioni che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 23 – Il bilancio comprende l’esercizio solare dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre, il bilancio deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo.

E’ vietata la distribuzione, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 24 – Per l’attuazione delle norme contenute nel presente Statuto il Consiglio Direttivo provvede alla emanazione del regolamento organico.

ART. 25 – Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Consiglio Direttivo esso giudicherà “ex bono et equo” senza formalità di procedure.

ART. 26 – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

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